Lo Statuto

statuto società Filarmonica Pisana

SOCIETÀ FILARMONICA PISANA

Fondata nel 1765 - SCUOLA DI MUSICA

 

STATUTO DELLA

SOCIETÀ FILARMONICA PISANA

Art. 1

E' costituita nel Comune di Pisa una Associazione di Volontariato Culturale denominata "Società Filarmonica Pisana" fondata nel 1765 dalle Istituzioni locali e dall’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano P. & M., che opera ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del III settore). Conformemente con quanto previsto da tale decreto la Società Filarmonica Pisana si configura quale ente del Terzo Settore e, in estensione del presente statuto, assume la denominazione “Società Filarmonica Pisana APS” di seguito denominata “Associazione” o “Società Filarmonica Pisana”.

L'attività dell'Associazione è apolitica e senza fini di lucro; si rivolge alla totalità dei cittadini attraverso l'assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo i casi previsti dalla legge; si basa sulla democraticità della struttura ed ha cariche associative elette dagli aderenti; soci, patrimonio e bilancio sono regolati dai successivi articoli statutari.

Art. 2

Scopi dell'associazione sono la promozione e diffusione della cultura musicale attraverso l'associazionismo ed il volontariato, utilizzando qualsiasi mezzo disponibile ed idoneo. Secondo i tempi e le circostanze ritenute opportune dagli organi societari la Società Filarmonica Pisana può organizzare in ambito musicale corsi, scuole, seminari, stages, stagioni concertistiche, concorsi, festival, manifestazioni, raduni, rassegne, scambi culturali, iniziative pubblicistiche ed editoriali, collaborazioni con enti pubblici e privati ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Attività di particolare rilevanza dell'associazione è inoltre la costituzione di complessi musicali fra i quali un posto preminente spetta al corpo bandistico. Par tale motivo la Società Filarmonica Pisana potrà aderire all' A.N.B.I.M.A. o ad altre associazioni analoghe che siano vicine agli scopi della Società Filarmonica Pisana.

L’associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente articolo nei confronti degli associati, loro familiari o terzi mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3. formazione universitaria e post-universitaria;
4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
6. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
7. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
8. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scola-stico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
9. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
10. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
11. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il Patrimonio della Società Filarmonica Pisana, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Art. 3

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea generale dei soci (Ordinaria e Straordinaria), il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Sindaci Revisori.

Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito e vige l'assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.

Art. 4

Sono soci coloro che sottoscrivono la tessera dell'associazione la quale deve essere rinnovata ogni anno. La quota associativa e intrasmissibile e non rivalutabile nel corso dell'anno. l soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del consiglio direttivo che deve, entro 60 giorni, motivare e comunicare l’eventuale delibera di rigetto. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che si pronunci sull’istanza l’assemblea dei soci. La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti societari, nonché di partecipare all'attività sociale secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, l soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce. I soci hanno diritto di visionare i libri sociali.

Art. 5

L'associazione riconosce le seguenti categorie di soci:

1. Ordinari;
2. Sostenitori;
3. Benemeriti, nominati dal Consiglio direttivo motivandone le benemerenze acquisite e con l'approvazione dei 4/5 dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 6

La qualifica di socio può essere persa per i seguenti motivi ed in seguito a delibera del Consiglio Direttivo:

1. Recesso a seguito di domanda scritta o decesso;
2. Morosità persistente dopo sollecito;
3. Azioni ritenute dannose al decoro dell'Associazione;
4. Inosservanza dello Statuto.

La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale. Il socio espulso non può essere più riproposto.

Art. 7

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie mediante apposito avviso semplice inviato dal Presidente almeno otto giorni prima della data di convocazione.

Tale avviso potrà essere integrato da un comunicato stampa o da un manifesto murale. Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno preferibilmente entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Ogni triennio l'assemblea provvederà alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 dei soci che potranno in tal caso proporre l'ordine del giorno.

Art. 8

Le assemblee sono di norma presiedute e verbalizzate dal Presidente e dal Segretario

Le assemblee sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, con almeno un'ora di intervallo dalla prima qualunque sia il numero dei soci aventi diritto intervenuti. Le decisioni sono prese a maggioranza per le deliberazioni correnti. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo

Hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni. I soci aventi diritto potranno farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio. In tal caso la delega deve essere conferita in forma scritta ed ogni socio non potrà avere più di una delega. L'Assemblea convocata per le elezioni delle cariche sociali sarà presieduta da un Presidente e verbalizzata da un Segretario nominati dall'assemblea stessa.

Per decidere sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione dovranno essere presenti o rappresentati con delega in prima convocazione almeno i 3/5 dei soci aventi diritto al voto e la modifica dovrà avere voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione dovranno essere presenti o rappresentati con delega almeno i 2/5 dei soci aventi diritto al voto e la modifica dovrà avere il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Le votazioni sono di norma palesi, a meno di esplicita richiesta da parte della maggioranza dell'assemblea. Sono tenute con voto segreto le votazioni riguardanti l'elezione degli organi sociali.

Art. 9

La Filarmonica Pisana è retta da un Consiglio Direttivo di al più 15 membri che resta in carica un triennio. Il Consiglio Direttivo è eletto a scrutinio segreto dai soci elettori durante l'Assemblea generale.

Il mese precedente le elezioni il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Elettorale composta da tre membri, la quale provvede alla compilazione della lista dei candidati ed è garante dell'intero procedimento.

La lista dei candidati, cui potranno far parte tutti i Soci maggiorenni, deve essere di almeno 20 nomi, di cui almeno 6 appartenenti al corpo bandistico.

l Soci votanti potranno esprimere le preferenze per 12 nomi, scelti tra i candidati della lista o aggiunti agli stessi. I 12 nominativi maggiormente votati sono eletti Consiglieri.

La Commissione elettorale compila inoltre una lista di 8 nomi di candidati alla carica di Sindaco Revisore, nominativi che possono essere scelti anche fra i non Soci.

I Soci elettori possono votare per 5 nomi scelti tra i candidati proposti nella lista o aggiunti ad essi. I 3 nominativi maggiormente votati sono eletti Sindaci effettivi, il quarto ed il quinto Sindaci supplenti.

La regolarità delle elezioni e lo spoglio delle schede vengono assicurate da una Commissione di seggio, composta da un Presidente e due Scrutatori eletti dall'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo si compone di al più 12 membri eletti dall'assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nella sua prima adunanza elegge:

  • un Presidente;
  • un Vice Presidente;
  • un Segretario;
  • altre figure con incarichi particolari nell'associazione i cui compiti sono stabiliti da appositi regolamenti di attuazione.

Il Consiglio Direttivo amministra il patrimonio, compila i bilanci annuali, le relazioni morali, artistiche e finanziarie, fissa le convocazioni delle assemblee, delibera sull'ammissione e sulla espulsione dei soci, determina le attività ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, redige i regolamenti, determina l'ammontare delle quote associative annue, svolge, in una parola tutte quelle attività che dalla legge, dallo Statuto e dalle consuetudini sono assegnate ai consigli direttivi delle associazioni. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano gli altri consiglieri.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un membro del. Consiglio, questo sarà sostituito dal candidato primo fra i non eletti oppure sarà rinominato dall'ente designatore. Nel caso che il Consiglio direttivo rimanga con meno di sette membri si deve ritenere dimissionario e convocherà l'Assemblea per le nuove elezioni.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno sette membri tra i quali vi siano il Presidente o il Vice Presidente. li Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere la partecipazione alle proprie riunioni con possibilità di voto consultivo tutti coloro i quali ritenga possano contribuire alle attività particolari dell'associazione.

Art. 11

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, firma i verbali e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso. Firma gli ordinativi di pagamento secondo quanto previsto dal bilancio approvato dall'Assemblea e può di sua iniziativa approvare spese necessarie e improrogabili di non rilevante entità. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Art. 12

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione.

Art. 13

Sindaci Revisori sono nominati dall'Assemblea Generale ogni triennio e provvedono, secondo la legge, a mansioni di controllo e di revisione contabile. Alla prima riunione del Collegio eleggono il Presidente del Collegio dei sindaci Revisori al loro interno. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. In caso di assenza o impedimento di un sindaco effettivo, il Presidente del Collegio nomina un Sindaco supplente.

Art. 14

i mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, da contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni, raccolte fondi e da occasionali attività aventi lo scopo indirizzato al conseguimento delle finalità associative.

Art.15

Il patrimonio sociale è costituito da strumenti, archivi musicali, mobili, bandiera e labaro, materiale storico e quanto altro risulti dall'inventario nonché ogni altro bene mobile o immobile pervenuto in proprietà per acquisto, lascito, donazione o altro titolo.

I proventi delle attività vanno impegnate esclusivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Eventuali avanzi di gestione verranno impegnati totalmente in attività istituzionali previste per gli anni successivi.

Art. 16

La durata dell'associazione è illimitata.

L'Assemblea dei Soci può deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'associazione, mediante votazione segreta a cui dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei soci e con approvazione dei 2/3 dei presenti.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale verrà elargito secondo le seguenti modalità:

  • Il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio statale del Registro unico nazionale del III Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sulla base della delibera dell’Assemblea dei Soci ad altro ente del III Settore che operi in ambito musicale nella città di Pisa o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/17 e succ. mod.;

Art. 17

Il Consiglio Direttivo emanerà dei regolamenti per l'applicazione del presente statuto. Per quanto non contemplato dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare a quanto previsto dal D. Lgs.117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche.

Disposizioni transitorie:
Il presente statuto diviene operativo all’atto della sua approvazione per quanto concerne l’adeguamento alle vigenti leggi e normative. L’acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo successivamente, e per effetto, dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale dal Terzo Settore (RUNTS). Ad avvenuta iscrizione al RUNTS la denominazione dell’associazione sarà “Società Filarmonica Pisana APS”

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data diciotto Ottobre duemilaventi.